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Prestazioni prima del pensionamento

Il Fondo pensione è uno strumento molto flessibile ed offre in molte situazioni un sostegno economico fondamentale per l'Iscritto anche prima del pensionamento.

Le opportunità sono raggruppate dalla legge in tre diverse tipologie: anticipazioni, riscatti e trasferimenti.

Anticipazioni 

Le tipologie di anticipazioni consentite sono analoghe a quelle previste per il Tfr lasciato in azienda.

La somma da anticipare è calcolata come percentuale della posizione individuale dell’Iscritto, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati dal Fondo fino a quel momento.

L’anticipazione può essere richiesta nelle misure e per le causali che seguono:

  • spese sanitarie, conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (es. terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche), in qualsiasi momento e per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata. Tale tipologia di anticipazione prevede che l’Iscritto presenti la documentazione che comprovi la necessità e l’entità delle spese sostenute;
  • l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, dopo 8 anni di adesione al Fondo pensione e per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata. Tale tipologia di anticipazione prevede che l’Iscritto presenti la documentazione che comprovi la necessità e l’entità delle spese sostenute;
  • ulteriori esigenze dell’Iscritto, dopo 8 anni di adesione alla forma pensionistica complementare e per un importo fino al 30% della posizione individuale maturata. A differenza delle anticipazioni per spese sanitarie e acquisto/ristrutturazione della prima casa, in caso di anticipazioni per “ulteriori esigenze” non viene richiesta documentazione che comprovi che le spese siano state effettivamente sostenute.

Per il calcolo degli 8 anni di adesione sono considerati tutti i periodi (mesi, anni, ecc.) di partecipazione alla forma pensionistica complementare, ad esclusione dei periodi in cui è stato esercitato il riscatto totale.

In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti effettuati.

È bene ricordare che, la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, l’entità della pensione complementare che sarà erogata al momento del pensionamento.

Le somme ottenute sotto forma di anticipazioni possono essere tuttavia reintegrate dall’Iscritto in qualsiasi momento, es. tramite un versamento aggiuntivo al Fondo (detto anche versamento una tantum).

Trasferimento

L’Iscritto può trasferire la sua posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare, in caso di:

  • perdita di requisiti di partecipazione. Ad esempio, in caso di cambio dell’attività lavorativa è possibile trasferire integralmente la posizione individuale alla nuova forma pensionistica complementare di riferimento;
  • scelta volontaria. Trascorsi 2 anni dall’adesione a un Fondo pensione, è possibile trasferire liberamente l’intera posizione individuale a un’altra forma pensionistica.

Il trasferimento consente di proseguire comunque il “percorso previdenziale” senza interruzioni.

È importante sapere, però, che in caso di trasferimento da un Fondo pensione negoziale a un Pip o di adesione individuale a un Fondo pensione aperto, il lavoratore perderà il diritto al versamento aggiuntivo da parte del datore di lavoro, a meno di specifici accordi aziendali.

Riscatto

L’Aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (es. in caso di cambiamento o cessazione dell’attività lavorativa), in alternativa al trasferimento della posizione previdenziale, può richiedere il riscatto della sua posizione.

Il riscatto può essere parziale o totale e può essere richiesto nei seguenti casi e misure:

  • riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata, nel caso disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o di discontinuità lavorativa legata a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria di almeno 12 mesi;
  • riscatto totale della posizione maturata nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o nel caso di cambio di contratto, dimissioni, licenziamento o di morte dell’Aderente.

Nell’ipotesi di decesso dell’Aderente prima del pensionamento, l’intera posizione maturata è riscattata dai beneficiari indicati dall’Iscritto nel modulo di adesione al Fondo o, in mancanza di tale indicazione, dagli eredi.

Le prestazioni dei Fondi pensione prima del pensionamento

Fonte: Mefop www.sonoprevidente.it

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